Ultima modifica: 26 Settembre 2023

Circ. n. 21 – Disposizioni organizzative dirigenziali in relazione a gli adempimenti in materia di sicurezza e agli obblighi di servizio personale docente anno scolastico 2023/2024.

 San Giovanni La Punta, 25/09/2023

         Ai Docenti del Liceo
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Agli Studenti del Liceo e alle loro Famiglie
Al Sito web di Istituto

Con le presenti disposizioni, derivanti dal quadro normativo vigente e dagli obblighi di
vigilanza previsti dal C.C.N.L. Comparto Scuola, si vuole sinteticamente richiamare
l’attenzione del personale in servizio e delle SS. LL. in indirizzo su alcuni degli obblighi
di servizio del personale docente e ATA e, altresì, fornire indicazioni operative in
materia di vigilanza e di sicurezza al fine di consentire che ciascuno svolga al meglio e
in piena consapevolezza la propria attività lavorativa utilizzando il buon senso e la
necessaria prudenza, attivandosi per una opportuna collaborazione con la scrivente,
con i docenti, i collaboratori scolastici ed il personale in genere.
OBBLIGO DI VIGILANZA

L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in
ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una
situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, il docente deve scegliere di
adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

1. Rispetto delle puntualità, accoglienza e sorveglianza degli alunni.
Permane l’obbligo per tutti gli Insegnanti di giungere a scuola almeno 5 minuti prima
del’inizio delle lezioni, per sorvegliare l’ingresso degli studenti o per altre eventualità.
“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti della prima ora
sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e gli insegnanti
del’ultima ora ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (art.29 c. 5 del
CCNL2006/09, recepito dal CCNL 2016/2018).
I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico e degli alunni, come da norme
contrattuali, pertanto a questi compete la vigilanza in ingresso degli studenti e durante
la loro permanenza negli spazi comuni. Non pare superfluo richiamare che l’osservanza
da parte degli insegnanti e dei collaboratori scolastici della massima puntualità ha
valore di esempio per gli alunni.
Tutti gli Insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni in qualunque momento
della vita scolastica (es. durante tutti i loro spostamenti, all’interno ed all’esterno della
scuola, visite e viaggi d’istruzione, ecc…).
2. Vigilanza in aula e avvicendamento degli insegnanti al “cambio del ’ora”
Durante l’orario di servizio in classe, con particolare attenzione a quelle frequentate da
studenti minorenni, non è consentito ai docenti allontanarsi dalla propria aula
lasciando da soli gli alunni, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili
motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari il docente deve affidare gli alunni
al collaboratore scolastico in servizio nel reparto, che provvederà temporaneamente
alla loro sorveglianza.
L’avvicendamento degli insegnanti al “cambio dell’ora” deve avvenire con la
massima rapidità, per evitare di lasciare gli alunni privi della doverosa
vigilanza.
Vanno inoltre limitate le uscite dalle aule degli studenti durante le ore di lezione, si a
per evitare una eccessiva presenza nei corridoi e nei bagni, che potrebbe recare
disturbo all’attività didattica, sia per le difficoltà di controllo dei collaboratori scolastici
che risultano in numero inferiore agli spazi da vigilare.
3. Vigilanza durante la pausa ricreativa/di socializzazione e utilizzo delle
strutture sportive interne ed esterne.
L’intervallo delle lezioni è, a tutti gli effetti, orario di lezione, essendo inserito
nell’orario di servizio dei docenti. La vigilanza degli studenti all’interno e all’esterno
della sede, durante l’intervallo, è compito dei docenti in servizio, secondo un Piano di
vigilanza “diffusa” che prevede la vigilanza da parte di tutti i Docenti, nelle ore di
pertinenza, in relazione all’ubicazione delle classi, con riguardo alla
compresenza con i docenti di sostegno e/o di docenti lettori delle lingue
comunitarie studiate presso l’indirizzo di liceo linguistico che si alterneranno
nella turnazione con i loro colleghi, secondo un piano che sarà
successivamente reso noto, ad orario definitivo consolidato.
La vigilanza negli spazi comuni, in primis del corridoio pedonale, sarà altresì
garantita anche dai Collaboratori scolastici, oltre che dai Docenti di Scienze
Motorie. Resta fermo, infine, il dovere di vigilanza nei reparti assegnati e nei
corridoi di pertinenza di ciascun collaboratore scolastico. Al termine
dell’intervallo, il personale deve solleciterà gli studenti a rientrare nelle rispettive
classi.
La pausa ricreativa, fatte salve alcune eventuali rivisitazioni organizzative, a partire
dal 25/09/2023, sarà effettuata dalle ore 10:35, fino alle 10:55 (fino al giorno
22/09/2023 si è svolta dalle ore 9:45 alle ore 10:00) esclusivamente negli spazi di
pertinenza/riservati come da planimetria allegata (All. 1). La sorveglianza degli
alunni e, quindi, la relativa responsabilità è a carico del docente della classe presente
durante tale pausa.
I docenti avranno cura di comunicare/ricordare agli studenti/alle classi che è fatto

divieto di utilizzo del campo sportivo esterno durante la pausa ricreativa, ciò anche a
motivo della interferenza e del disturbo che potrebbero essere arrecati allo
svolgimento dell’attività didattico- sportiva di questo Liceo e/o delle altre scuole oltre
che per comprensibili ragioni di sicurezza e di tutela del manto erboso che altrimenti
rischia di essere ulteriormente danneggiato dal calpestio durante momenti che non
sono quelli dell’attività motoria nel suddetto campo.
Sarà cura dei docenti presenti nelle classi, accompagnare gli studenti nello spazio
antistante il campo sportivo o affidarli a docente di classe viciniore. È fatto divieto gli
studenti recarsi da soli nel suddetto spazio.
È fatto, altresì, divieto agli studenti di recarsi presso l’ingresso pedonale del Liceo
Majorana e del Centro Polivalente, nonché presso i locali contigui degli altri Istituti
durante le pause e/o durante l’arco delle lezioni.
Durante le pause i docenti saranno il punto di riferimento delle classi i cui studenti che
potranno stazionare ordinatamente ai piani e nei corridoi, evitando assembramenti per
la fruizione dei servizi igienici e per il consumo degli spuntini.
I docenti avranno cura di avvisare gli studenti, che per qualsiasi loro necessità legata a
spostamenti dovranno chiedere debito permesso ai docenti stessi. Ciò per motivi di
sicurezza e di ordinata e corretta fruizione degli spazi. I collaboratori scolastici,
secondo le assegnazioni ai piani e ai reparti, e l disposizioni loro fornite dal D.S.G.A.
avranno cura di coadiuvare i docenti in detta vigilanza.

4. Vigilanza nei laboratori, nelle aule laboratori e nelle palestre.
È opportuno che gli studenti vengano a conoscenza dei regolamenti affissi nei
laboratori e che ne osservino le norme. I docenti sono tenuti al controllo dell’uso
corretto dell’aula laboratorio e dovranno garantirne il rispetto delle strutture e delle
apparecchiature in essa contenute. Durante la permanenza nei laboratori gli Assistenti
Tecnici presenti, coadiuvano i docenti circa la sorveglianza sugli alunni sia per quanto
riguarda la sicurezza durante le esercitazioni, sia per quanto riguarda il
comportamento ed il corretto utilizzo delle strumentazioni. L’accesso ai laboratori è
consentito solo in presenza dei docenti e gli studenti vi potranno accedere solo se
accompagnati da questi.
Per quanto concerne l’uso delle palestre e del campo sportivo esterno, i docenti in
servizio nella classe sono responsabili della vigilanza sui propri alunni durante le
attività motorie e del corretto uso degli attrezzi sportivi. I docenti di scienze motorie
devono assicurare costantemente la loro presenza e non lasciare mai incustodita la
classe. In nessun caso gli studenti potranno accedere alle palestre in assenza del
docente, ne potranno far uso arbitrariamente degli strumenti in esse presenti.
5. Vigilanza al termine delle lezioni
Non sono possibili conclusioni anticipate delle lezioni di gruppi o singoli alunni, rispetto
agli orari scolastici, se non debitamente autorizzate per iscritto dal Dirigente scolastico
o dai suoi delegati.
L’uscita dall’Istituto deve avvenire secondo le norme predisposte dal Piano di sicurezza
curato dal RSPP.
La vigilanza è garantita dai docenti dell’ultima ora, che dovranno accertarsi che tutti
gli alunni lascino l’aula e che tale operazione di abbandono delle classi si svolga con
ordine, e dai Collaboratori scolastici in servizio nei reparti e agli ingressi.
L’azione di vigilanza nell’ambito scolastico va esercitata su tutti gli studenti
dell’Istituto, indipendentemente dalla classe di appartenenza, ed il personale preposto
a ciò è tenuto ad intervenire nei confronti di chi tiene un comportamento scorretto,
segnalando alla Presidenza quanto accaduto.
6. Sostituzioni di docenti assenti
Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio. È
quindi necessario che questi, durante i cambi d’ora, controllino le classi

momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al Dirigente Scolastico o ai
Docenti collaboratori le classi senza insegnanti.
I docenti collaboratore del Dirigente, delegati alle sostituzioni, daranno adeguate
disposizioni perla sorveglianza delle suddette classi.
7. Tenuta del registro di classe, del registro personale e degli altri registri
telematici cartacei d’Istituto. Il registro di classe on line va compilato per ognuna
delle ore di lezione che si tiene nella classe assegnata. Vanno annotati gli alunni
assenti e ogni docente che si alterna con i colleghi della stessa classe ha il dovere di
controllare la corrispondenza con quanto annotato da chi lo ha preceduto. Allo stesso
modo si devono mantenere aggiornati in raccordo con i tecnici dell’istituto i registri
cartacei delle aule speciali, dell’aula informatica, dei laboratori, presenti nell’istituto
collegati ai diversi particolari momenti didattici. Particolarmente accurata deve essere
l’annotazione delle assenze, del cui computo, al fine della validazione dell’anno
scolastico e dei periodi di lezione, il Docente coordinatore di classe e i Docenti del
Consiglio di classe sono personalmente responsabili. Sarà inoltre cura del coordinatore
di classe, segnalare gli alunni assenti troppo di frequente perché vengano convocate
eventualmente le famiglie e/o vengano inoltrate le opportune, doverose segnalazioni.
I Docenti tutti dell’istituto, qualora non avessero già provveduto, sono invitati a
richiedere presso la segreteria didattica le credenziali personali per l’accesso ai registri
su piattaforma telematica.
Il registro di Classe deve essere, poi, comprensibile per chiunque sia appositamente
abilitato e fornito di credenziali dal Dirigente Scolastico (Dirigente Scolastico stesso,
eventuali supplenti, Ispettori, ecc.), e tale chiarezza deve essere garantita in
conformità a quanto disposto dalla L.241/90 (trasparenza amministrativa e
pubblicizzazione degli atti pubblici).
Le integrazioni cartacee al registro telematico che saranno fornite prossimamente ai
coordinatori di ciascun consiglio di classe (e per il loro tramite a tutti i docenti che
compongono il consiglio di classe), dovranno essere riposte e custodite con cura dai
docenti di classe presenti dell’ultima ora di lezione. Per nessuna ragione tale
documentazione dovrà essere consegnata agli studenti ed è fatto esplicito di vieto a
che gli studenti accedano presso l’aula docenti per ritirare/consegnare documentazione
afferente il registro di classe.
8. Compresenza con Esperti
Qualora sia prevista in orario curricolare, sia nelle singole classi che in auditorium, aula
magna la presenza di estranei in qualità di “esperti”, a supporto dell’attività didattica,
tali “esperti” permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario
all’intervento didattico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza
sulla classe resta del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con
l’esperto per tutta la durata dell’intervento.
9. Accesso personale esterno alla scuola. Registro delle presenze
dei visitatori esterni.
L’ingresso degli utenti deve essere consentito dal/dai Collaboratori Scolastici, nel
rispetto degli orari stabiliti per l’accesso del pubblico, previa identificazione dell’utente e
solo dopo la registrazione su apposito Registro degli accessi, ai sensi del Decreto
legislativo 81/2008 a Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale
registro si rivela particolarmente necessario per monitorare i flussi, per censire le
persone presenti, anche in caso di emergenza che richieda l’evacuazione dell’edificio.
Ciascun visitatore dovrà compilare un apposito registro, firmando l’entrata e l’uscita e
specificando il motivo dell’accesso all’edificio.
Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra.
Per comunicazioni urgenti ai propri figli, i genitori possono rivolgersi ai collaboratori
scolastici addetti all’accoglienza del pubblico.
I docenti non possono convocare e ricevere i genitori degli alunni durante l’orario di

servizio in classe.
A nessun genitore, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle
aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.
I colloqui devono svolgersi esclusivamente nella sala docenti e previo accordo con
l’insegnante.
10. Divieto di fumo a scuola previsto dalle misure normative.
Il decreto – Legge 12 settembre 2013, n. 104, all’art. 4 (tutela della salute nelle
scuole) prevede le seguenti misure:
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1è
inserito il seguente: “1 –bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree
all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”.
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette nei locali chiusi delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le
comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso il centro
per l’impiego e i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al
comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della
legge 11novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma
3 del presente articolo, inflitti da organi statali, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente rassegnati, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della
Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti
dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo”.
Con la presente si ritiene opportuno darne avviso a tutto il personale e agli studenti. I
docenti avranno cura, nell’ambito delle attività e della progettualità per la promozione
della salute e la prevenzione del tabagismo, di sensibilizzare gli studenti al rigoroso
rispetto della norma in parola osservandola ed attenendovisi scrupolosamente essi stessi.
Nel momento in cui la scrivente, o altro funzionario appositamente incaricato, sorprende
un alunno (o un docente o altro personale) a fumare in uno dei locali della scuola o nelle
aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica, deve essere applicata la normativa
vigente (legge 16/01/2003 n. 3 e legge 11/11/1975 n. 584) contestando le violazioni di
fumare, in un luogo soggetto a divieto, e applicando la relativa sanzione amministrativa.
Nel caso in cui il trasgressore sia un minore, la sanzione va elevata nei confronti di chi
l’aveva in cura in quel momento, dandone informazione ai genitori (art. 2 della
legge24/11/1981n.689). Il personale incaricato per il corrente anno scolastico per
l’irrogazione delle sanzioni amministrative è costituito dai docenti Rizzo M. Teresa, Costa
Simona, Cantone Giovanna, Andrea Cosentino.
11. Divieto d’uso del telefono cellulare (telefonino) nei locali scolastici, fatte salve
eventuali esigenze didattiche esplicitate dai docenti (per le quali si prevede l’utilizzo
del suddetto dispositivo).
È fatto divieto a tutti di usare questa tipologia di apparecchio telefonico in tutti i locali
scolastici ed in particolare nelle aule. (CM 362 del25/08/1998).
12. Sicurezza negli ambienti scolastici.
Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, il docente nello svolgimento del
proprio compito in aula si trova nelle condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi
relativi alla sicurezza e, quindi, deve agire in tal senso direttamente nei riguardi degli
alunni affidati ed indirettamente segnalando immediatamente alla direzione qualsiasi
ipotetica o concreta situazione di possibile rischio ricadente nella normativa sopra detta.

Tale disposizione si estende, altresì, a tutte le unità di personale non docente di questo
Liceo.

13. Rapporti con gli studenti.
I rapporti con gli studenti debbono essere improntati al reciproco massimo rispetto.
L’insegnante ha il dovere di rispettare l’alunno, senza, però che venga mai meno quella
posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare una serie di
attività educative e didattiche. L’insegnate non deve mai abbandonare la classe per tutta
la durata delle lezioni, in quanto rimane unico responsabile della classe. Le ore di
supplenza debbono sempre avere carattere didattico, si fa presente in proposito, che l’ora
di supplenza non può essere intesa come momento di ricreazione.
14. Sanzioni e rapporti disciplinari.
Competono al docente i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione verbale,
ammonizione scritta e contestazione disciplinare. In tali casi è necessario che
tempestivamente venga informato l’Ufficio di Presidenza perché siano subito avvertite le
famiglie degli alunni nei confronti dei quali si intende procedere disciplinarmente. Non si
possono punire mancanze disciplinari attribuendo scadenti voti di profitto. Nei casi che il
docente ritenga si debba addivenire ad un provvedimento disciplinare, avrà cura di riferire
quanto occorso in puntuale atto di contestazioni degli addebiti da sottoporre al Dirigente
Scolastico e da consegnarsi tempestivamente ai genitori dello studente (allo studente
qualora maggiorenne) durante apposita convocazione.
La contestazione degli addebiti deve mantenere accurati elementi di fatto, dettagliati e
circostanziati, altrimenti non si potrà prenderli in considerazione.
15. Controllo giustificazioni alunni.
Il controllo delle giustificazioni degli studenti viene effettuato dal docente della prima ora
di lezione. Dovrà essere direttamente segnalata al Dirigente scolastico o ai suoi
collaboratori la mancata/tempestiva giustificazione di assenze e ritardi, non meno che il
reitero di ritardi nell’ingresso a scuola e assenze (che saranno ritenuti ingiustificati e
arbitrari). Si richiama il dovere di un immediato raccordo con le famiglie cui devono essere
notificate formali contestazioni degli addebiti nei confronti degli studenti che reiterano
ritardi e assenze non giustificati.
16. Permessi d’entrata e d ’uscita anticipata.
Salvo i ritardi e le uscite anticipate regolarmente accertati e autorizzati, a carattere
temporaneo o permanente dovuti ad obiettive e riconosciute ragioni connesse a difficoltà
di collegamento con l’istituto od altro che dovrà essere debitamente rappresentato dalle
famiglie secondo apposito modulo di richiesta di flessibilità oraria all’ingresso (il cui
modello da richiedersi da parte delle famiglie/dagli studenti interessati, alla segreteria
didattica, al quale va restituito, debitamente compilato) in tutti i restanti casi i permessi
sono concessi esclusivamente dal Dirigente Scolastico, con apposito modulo.
La responsabilità disciplinare, penale e civile, per gli alunni che escano in anticipo anche
per pochi minuti dalla scuola senza autorizzazione del Dirigente, ricade sui docenti che
l’hanno arbitrariamente ed illegittimamente consentito.
17. Vigilanza durante le visite guidate, e viaggi d ’istruzione, stage.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d’istruzione o
stage dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, “almeno un
accompagnatore ogni quindici alunni”, fermo restando che l’eventuale elevazione di una
unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere
deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti

e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta (C. M. n.291/92)”.
I docenti interessati a tali iniziative dovranno conformarsi alle disposizioni organizzative
del Dirigente scolastico, alle deliberazioni degli OO. CC. e alla normativa in materia.
In particolare, è necessario che il docente responsabile in materia accerti la regolarità di
tutti gli atti necessari allo svolgimento di suddette iniziative, prima della loro effettuazione.
Saranno in seguito emanate ulteriori specifiche indicazioni in materia. Tutte le uscite
didattiche e le visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte
delle famiglie, in caso contrario lo studente rimarrà all’interno dell’Istituto, assegnato
aduna classe di stesso indirizzo e livello.
18. Compiti in classe.
I professori sono invitati a programmare per tempo i compiti in classe, in modo che essi
possano risultare opportunamente intervallati. E bene preannunciarli agli alunni ed è
obbligatorio annotarli sull’apposito spazio del Registro on line con un congruo anticipo di
giorni. In una stessa settimana, nella stessa classe, di norma, non si possono fare più di
tre compiti, né si può far seguire nella stessa giornata più di un compito nella stessa
classe. La loro correzione deve essere tempestiva, chiara ed accompagnata da un breve
giudizio che dia la motivazione del voto numerico assegnato. I compiti assegnati agli
alunni per farne soggetto di visione saranno restituiti al docente interessato e saranno
riposti a scuola entro breve termine di norma non oltre il 15° giorno delle loro
effettuazioni previa annotazione dei loro dati di riferimento nel registro. Ogni compito
svolto sarà notificato specie nel caso degli studenti minorenni da parte del genitore o di
chi ne fa le veci.

19. Interrogazioni.
È ribadita l’opportunità di evitare interrogazioni immediatamente successive a festività,
visite e viaggi di istruzione, salvo casi particolari o di reciproco accordo o accettazione di
volontari. È necessario, in ottemperanza della L. 241/90, notificare da parte del docente
all’alunno interrogato il risultato di tali verifiche espresso tramite il voto assegnatogli con
immediata e puntuale annotazione dello stesso sul proprio registro. Il Dirigente Scolastico
non può non tenere conto di eventuali lamentele di alunni e famiglie per l’inosservanza di
questa norma. Si ricorda, poi, che gli elementi di giudizio non si traggono solo e
necessariamente dalle c.d. interrogazioni che mai debbono assumere forma punitiva ed
inquisitoria ma, piuttosto, tali interrogazioni rappresentino quel momento ordinario di
accertamento del grado di preparazione degli alunni, uno stimolo ad un “dialogo colto”
connaturato con lo svolgimento della funzione docente.
20.Colloqui con le famiglie
È necessario valutare questi momenti come occasioni di grande importanza sia sul piano
educativo che didattico. Senza troppo enfatizzarli, ne ridurli a mera informazione sul
profitto in termini di voti numerici, sarebbe necessario cercare di cogliere questi momenti
per conoscere e far conoscere l’alunno senza anticipare giudizi di sufficienza o di
insufficienza di promozione o bocciatura (che spettano non al singolo docente ma al
consiglio di classe). In caso di necessità, ove il colloquio richieda più tempo di quello
consentito nei momenti a ciò destinati, il docente/i docenti può/possono concordare con il
genitore in altro giorno ed ora un incontro più ampio e disteso.
21. Assemblee di classe degli alunni.
Sono delegati in occasione di tali assemblee alla sorveglianza, a garanzia del loro regolare
svolgimento, i professori che in quelle ore si trovano impegnati per obbligo di orario nelle
classi ove tali assemblee si svolgono.

22. Circolari interne ed esterne sono pubblicate sul sito della scuola.
Sia le Circolari interne che esterne vengono pubblicate sul sito della scuola.
Si ribadisce il dovere di ciascun docente di tenersi quotidianamente aggiornato sia per le
circolari interne che esterne. Il personale docente e non docente è tenuto a consultare il
sito giornalmente. L’ignoranza delle circolari non può in nessun caso essere attribuita a
deficienze dell’istituto.
Per le situazioni eventualmente non comprese nella presente atto sono fatte salve le
norme attualmente in vigore in materia scolastica. Sarà cura della scrivente integrare
eventualmente, le presenti disposizioni con ulteriori qualora si renda necessario in
relazione a eventuali e/o sopravvenute, particolari esigenze che si dovessero determinare.
Fatte salve le eventuali nuove disposizioni, le presenti hanno carattere permanente.
23. Sospensione utilizzo distributori e indicazioni per il consumo di merende
Viene sospeso l ’accesso degli alunni ai distributor automatici di alimenti e bevande, dal
momento che non è possibile evitare assembramenti.
Si reitera espressamente l’indicazione agli studenti di recarsi a scuola già forniti di
merende e bevande. In relazione a quanto sopra è perciò raccomandato ad alunni e
personale scolastico di recarsi a scuola già forniti di merende e bevande in
quanto non è possibile, proprio per evitare assembramenti, e a motivo della
carenza di spazi deputati, garantire l’erogazione di cibi durante la ricreazione.
È vietata l’introduzione a scuola di cibo, bevande, libri o altro materiale dopo l’ingresso
degli alunni.
Vige, altresì, il divieto di introdurre dall’esterno alimenti e bevande per il consumo
collettivo, se non esclusivamente la merenda (per uso personale) assegnata dalla famiglia
o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, al fine di evitare spiacevoli conseguenze
legate a casi di allergia e intolleranze.
Non è permesso in alcun caso l’ingresso di estranei per portare alimenti ad alunne/i nella
scuola. Ne sarà eccezionalmente autorizzata la consegna ai collaboratori scolastici addetti
all’ingresso da parte di un genitore o delegato, in presenza di oggettive e comprovate
problematiche legate alla salute, già precedentemente segnalate alla Dirigenza.
Questo Liceo, grazie al finanziamento del Pon “Edugreen” si è dotato di erogatori di acqua
naturale all’interno delle dislocazioni della scuola, creando congiuntamente le basi per una
progettazione formativa e una progressiva sensibilizzazione degli studenti sul tema
acqua.
In continuità con le significative iniziative nell’ambito dell’educazione ambientale degli anni
scorsi, si ritiene di proporre agli studenti l’uso dell’acqua di rete con l’utilizzo di erogatori
collegati alla rete idrica. Le piccole piccole case dell’acqua, in totale n. 14 erogano acqua a
temperatura ambiente.
L’introduzione di questi erogatori permette di fornire acqua di rete controllata e permette,
altresì, di affrontare il problema rifiuti plastici annullando, tramite l’uso di borracce
riutilizzabili, lo smaltimento delle bottigliette di plastica. L’idea guida è quella di pervenire
ad un progressivo, sensibile abbattimento della produzione dei rifiuti in plastica.
24.Ingressi posticipati ed uscite anticipate
È importante la puntualità perché le lezioni si svolgano senza interruzioni: lo studente che
arriva dopo l’inizio delle lezioni potrà, in casi particolari – sciopero mezzi pubblici, forte
maltempo, ecc. – essere ammesso dall’ufficio di Dirigenza.
ENTRATA Gli alunni entrano a scuola alle ore 7.40 e le lezioni hanno inizio alleore7.45.
RITARDO Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario di entrata, per imprevisti
motivi di trasporto, sono autorizzati ad entrare immediatamente in classe e devono
presentare la giustificazione nel giorno immediatamente successivo.
Fatti salvi i casi in cui il ritardo sia imputabile a carenti servizi di trasporto che,
specialmente nella prima fase dell’anno scolastico, non hanno ancora adattato gli orari

delle corse alle esigenze degli studenti, in funzione degli orari di ingresso e uscita delle
lezioni, motivazione che le famiglie devono puntualmente rappresentare in apposita
istanza di flessibilità oraria in ingresso o/e in uscita, gli studenti che giungono in ritardo
rispetto all’orario di entrata, NON per motivi di trasporto, entrano in classe solo alla
seconda ora e devono presentare la giustificazione il giorno dopo.
In caso di mancata presentazione della giustificazione su registro elettronico, gli insegnanti
annotano l’obbligo di presentarla il giorno immediatamente successivo.
Dopo il terzo giorno senza giustificazione, il coordinatore /i docenti di classe
avvisa/avvisano la famiglia dello studente.
Non sono autorizzate entrate in ritardo DOPO LE ORE 09.45, salvo eccezioni autorizzate
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, per motivi di salute o per visite mediche che
vanno documentate al rientro in classe.
Solo se necessario, gli alunni potranno entrare tre volte al massimo, in seconda ora in un
quadrimestre.
Superato il numero di ritardi consentito, agli studenti maggiorenni non sarà permesso
accedere a scuola, mentre per i minorenni, il docente ammette in classe lo studente e il
docente coordinatore convocherà la famiglia.
È fatto divieto agli studenti ritardatari di circolare nella scuola e di entrare nelle classi
prima della fine della prima ora.
L’accesso alle lezioni in seconda ora è subordinato alla annotazione sul Registro Elettronico
a cura del docente in classe. Lo studente sarà accompagnato in classe dal collaboratore
scolastico.
I ritardi vanno sempre giustificati sul registro elettronico il giorno dopo. Tutti i ritardi
verranno segnalati sul registro elettronico, computati nelle ore di assenza e non potranno
non influenzare il voto di comportamento.
Il coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e
maggiorenni) in caso di ritardi reiterati.
USCITA
Il termine delle lezioni è diversificato, a seconda del monte ore di lezione che presenta la
classe in quella giornata:
• Ore 12.45(per giornata con 5 ore di lezione)
• ore 13:45(per giornata con 6 ore di lezione).
• ore 14:45(per giornata con 7 ore di lezione-solo per il Liceo Classico).
Le richieste di uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in
classe.
Gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato,
preventivamente autorizzato mediante modulo di delega il cui arrivo viene comunicato in
classe dal personale ATA.
L’alunno può uscire previa richiesta del genitore sullo specifico modulo in possesso dei
collaboratori scolastici in servizio alla bidelleria.
L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento
eccezionale; gli alunni, nel caso l’uscita sia dovuta a visita medica, dovranno giustificare il
giorno successivo con certificato medico, oppure, se dovuta a partecipazione a esami,
concorsi o simili, con idonea giustificazione.
I genitori – in possesso delle credenziali del registro elettronico – dovranno giustificare
accedendo nella sezione specifica “Assenze”.
Gli alunni maggiorenni, solo su richiesta del genitore inviata via mail o telefonica, potranno
ottenere permesso di uscita dal Dirigente o dal collaboratore del Dirigente; il docente di
classe in servizio lo annoterà sul registro elettronico; gli alunni minorenni devono sempre
essere prelevati dai genitori o da persona fornita di delega permanente, da consegnare in
segreteria.
Nel caso di malore improvviso, gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o persona
delegata.
Tutte le uscite anticipate verranno trascritte sul registro elettronico e saranno computate
nel numero delle assenze.
Gli alunni, in via ordinaria, non possono tassativamente uscire dall’aula durante le prime

due ore di lezione. Dopo le prime due ore, può chiedere di uscire dall’aula un solo alunno
per volta.
Il registro elettronico ha valore di documento ufficiale, pertanto gli alunni per il tramite dei
propri genitori possono consultarlo per il controllo dei compiti assegnati o dell’avvenuta
registrazione di assenze e ritardi. Il coordinatore dovrà raccogliere le certificazioni mediche
e le autorizzazioni per le entrate posticipate/uscite anticipate.
Nessuno studente è autorizzato ad accedere, in classe e a casa, al registro elettronico, il
cui accesso è regolamentato dalle password in possesso degli insegnanti e delle famiglie
(per la consultazione a casa).
E’ prevista la credenziali specifiche per gli studenti al registro elettonico.
25 GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI.
Giustificazioni assenze mediante portale ARGO. La giustificazione delle assenze, delle
uscite anticipate e degli ingressi posticipati degli studenti dovrà da effettuarsi esclusivamente
utilizzando la funzionalità del Registro Elettronico oppure tramite APP “Argo DidUP Famiglia”
scaricabile da Play Store (per smartphone Android) e da App Store (per smartphone IOS).
I genitori devono effettuare la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di accesso
GENITORE.
All’atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell’assenza,
ritardo, uscita anticipata. I docenti della prima ora sono tenuti a rilevare la giustifica delle
assenze. La mancata giustificazione incide sul voto in condotta.
L’utilizzo della funzione “giustificazioni on-line” da parte di soggetti non autorizzati, diversi
dai genitori dell’alunno e all’insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme
sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l’amministrazione e costituisce delitto
contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII). Le credenziali di accesso
all’area riservata devono essere custodite con la massima cura dai genitori o da chi esercita
la potestà genitoriale e dagli alunni.
La funzione permette a genitori/tutori/affidatari di giustificare in modo veloce e funzionale le
assenze del proprio/i figlio/i, senza la necessità di esibire un libretto cartaceo.
Per le assenze per malattia di 10 o più giorni (compresi i giorni festivi inclusi all’interno
del periodo), è necessario, oltre alla giustificazione dei genitori sul registro elettronico, anche
il certificato medico che attesti, ai fini del rientro in classe, l’avvenuta guarigione, attraverso
la formula“ esente da malattie infettive” o può“ essere riammesso in aula”.
Il certificato medico deve essere esibito al docente della prima ora lo stesso giorno del
rientro e consegnato in originale presso la segreteria didattica, annotando, sul retro del
foglio, la classe e l’indirizzo di studio. L’ufficio didattica procederà a consegnare la copia della
documentazione medica direttamente al Coordinatore del Consiglio di Classe.
Nel caso di gravi problemi di salute tempestivamente certificati le assenze, a giudizio del
Consiglio di Classe, potranno non essere computate ai fini della validità dell ’anno scolastico
nei limiti delle deroghe deliberate in Collegio dei docenti. Le assenze per motivi di famiglia
non vanno certificate, ma è necessario informare preventivamente il Coordinatore di Classe.
QUALORA LE ASSENZE DIVENTASSERO TROPPO NUMEROSE, il Docente Coordinatore e/o i
Docenti del Consiglio di classe che verificano un alto numero di ore di assenze nelle discipline
insegnate, convocherà/convocheranno i genitori.
Dalla quinta assenza in poi, per gli studenti minori, un genitore o un delegato autorizzato
dovrà giustificare personalmente, in presenza.
LE ASSENZE COLLETTIVE sono ingiustificate e influiscono sul voto di condotta, a meno che
siano state effettuate per la partecipazione a manifestazioni di rilievo, in quest’ultimo caso, le
famiglie avranno cura di far pervenire comunicazione (scritta, indirizzata ai Docenti del
consiglio di classe) che avalla la partecipazione dei propri figli a dette manifestazioni.
LA MANCATA GIUSTIFICAZIONE, al sesto giorno, rende l’ASSENZA INGIUSTIFICATA e
influisce sul voto di condotta.
Il docente Coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico gli alunni che si assentano
frequentemente o per periodi prolungati e ne darà comunicazione alle famiglie.
La validità dell’anno scolastico viene inficiata se lo studente non raggiunge il tetto del 75% di
ore di presenza. L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (“Regolamento sulla valutazione”),
prevede che: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola

secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. Pertanto, al superamento del
25% di assenze rispetto al totale delle ore annuali del curricolo, l’alunno non è scrutinabile e
non viene ammesso alla classe successiva o all’esame finale di corso. E’ ammessa la deroga
al 25% delle assenze annuali nei seguenti casi:
– gravi motivi di salute attestati da certificazione medica ospedaliera o da certificazione
medica non ospedaliera di almeno 3 gg. consecutivi;
– comprovate motivazioni familiari, debitamente documentate/ rappresentate per tempo
debito;
– attività documentate;
– ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione
della libertà personale (Nota MIUR n. 30625 del 06/11/2019).
La suddetta deroga è applicata dal Consiglio di Classe, a condizione che le assenze non
abbiano pregiudicato il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli studenti.
Assenze orarie e validazione dell’anno scolastico
Ribadendo che in base al DPR 122/09 ed alla CM 20/11, l ’anno scolastico sarà valido se il
numero delle ore di assenza non supererà il 25% del numero di ore di lezione. Si esortano
dunque gli alunni e i genitori a limitare il numero delle assenze, ritardi ed uscite ai soli casi di
effettiva necessità.
Gli alunni potranno uscire anticipatamente, previa presentazione della liberatoria
permanente, firmata dai genitori (entrambi in caso di affido separato) e consegnata al
Coordinatore/ai Docenti di Classe nei giorni dell ’assemblea d’Istituto o assemblea
sindacale, giorni comunicati per tempo debito alle famiglie degli studenti con nota circolare
pubblicata sul sito istituzionale della scuola.
26. Disposizione urgente di sicurezza, di divieto di parcheggio negli stalli e nelle
aree parchive esterne adiacenti gli edifici scolastici del complesso Polivalente.
Si richiama integralmente la disposizione già emanata con circolare n.381 del 13/05/2022.
Non si autorizza il transito e la sosta di veicoli in prossimità dell’edificio scolastico, fino a
completamento dei lavori di ristrutturazione delle facciate esterne e si reitera, altresì, il
divieto di parcheggio in prossimità delle aree esterne viciniori alle aree a verde di pertinenza
di questo Liceo e dell’intero complesso Polivalente in quanto, oltre al rischio di caduta
calcinacci, si sono verificate, nei mesi scorsi, cadute di alberi ad alto fusto.
Ai fini di una più incisiva e capillare diffusione, i docenti sono invitati a coordinarsi in ciascuna
classe di questo Liceo nel dare lettura in classe della presente circolare che rimane valida fino
a eventuali nuove disposizioni e/o integrazioni.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.von.39/1993

 

Disposizioni organizzative sicurezza Majorana 23 24

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