Ultima modifica: 9 Ottobre 2024

CIRC.N.56-D.M. 188 del 25.09.2024. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

San Giovanni La Punta, 09/10/2024

Al  personale Docente

Al Personale ATA

del Liceo Scientifico Statale

 ETTORE MAJORANA

Al Sito Web

Oggetto: D.M. 188 del 25.09.2024. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si informa il personale che è stata pubblicata la nota operativa n.150796 del 25.09.2024 corredata dalle tabelle riportanti i requisiti per i pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2025, in attuazione del Decreto Ministeriale n.188 del 25.09.2024.

La scadenza per la presentazione delle domande dimissioni volontarie dal servizio per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 21 ottobre 2024.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero.

Gli interessati dovranno presentare due domande: una di cessazione dal servizio utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS “Istanze on line”ed un’altra di pensione, inviata direttamente all’INPS con procedura telematica attraverso varie modalità come ad esempio l’assistenza gratuita del Patronato o l’invio telematico della domanda on line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Sempre entro il termine del 21 ottobre 2024 devono essere prodotte le eventuali istanze intese a:

  1. a) revocare le istanze presentate in precedenza;
  2. b) chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte del personale che non ha raggiunto i limiti d’età ma quello di servizio, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico.

La scadenza del 21 ottobre 2024 interessa il personale che si trova in una delle seguenti ipotesi in relazione ai requisiti anagrafici e ai contributi:

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI

  • Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

– 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2025 (collocamento d’ufficio) o entro il 31 dicembre 2025 (a domanda);

– almeno 20 anni di anzianità contributiva.

 

  • Pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:

– 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

– 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2025.

L’amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31/08/2025 (limiti ordinamentali).

  • Quota 100

Per la quota 100 sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

– 62 anni

– 38 anni di anzianità contributiva

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2021.

 

  • Quota 102

Per la quota 102 sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

– 64 anni

– 38 anni di anzianità contributiva

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2022.

 

  • Quota 103 (pensione anticipata flessibile)

Per la quota 103 sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti requisiti:

– 62 anni

– 41 anni di anzianità contributiva

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2023.

 

Oppure

– 62 anni

– 41 anni di anzianità contributiva

I predetti requisiti devono essere maturati nell’anno 2024. Clausola: il calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

 

  • Opzione donna (art. 16 D.L. n. 4 del 28/01/2019 , convertito con modificazioni dalla legge n. 26

del 28/03/2019, modificato dall’art. 1 c. 292 legge n. 197 del 29/12/2022 )

Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 che consente l’accesso alla pensione con 60 anni – età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni -(requisito anagrafico) e 35 anni (requisito contributivo).

Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2025 a condizione che entrambi i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022.

 

7) Opzione donna (art. 16 D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 c. 1 bis del 28/03/2019, modificato dall’art. 1 c. 138 legge n. 213 del 30/12/2023)

– 35 anni di anzianità contributiva maturata al 31/12/2023

– 61anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2023.

Condizioni:

  1. a) fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 art. 3 c.3 per assistenza a familiare con handicap grave;
  1. b) invalidità civile superiore o uguale al 74%

Trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio può essere richiesto entro il termine del 21 ottobre 2024 dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2025 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.

Si allegano alla presente:

Nota n. 150796 del 25.09.2024 del MIM;

Decreto ministeriale n. 188 del 25.09.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Tabella riepilogativa requisiti.

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Maccarrone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

CIRCOLARE PENSIONAMENTI 2024-25