Ultima modifica: 21 Marzo 2023

Circ. 170 – Informativa D.L. 7/01/2022, n. 1 e Circolare n. 11 dei Ministeri Istruzione e Salute 8/01/2022. Gestione Contatti da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Al Personale Docente ed ATA

AL DSGA

Agli Studenti e Alle loro Famiglie

AL Sito web di Istituto

Oggetto: Informativa su Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n°1 e su Circolare n°11 dei Ministeri Istruzione e Salute dell’8/1/2022. Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si ritiene utile fornire alle SS.LL. in indirizzo, debita informazione delle misure introdotte dal D.L. 7 Gennaio 2022 relativamente alla Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo e sulle disposizioni dettate dalla Circolare n°11 dei Ministeri Istruzione e Salute dell’8/1/2022.

Ai sensi dell’art.4 del suddetto D.L., si prevede, per la Scuola secondaria di I e II grado, quanto segue.

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Relativamente al regime precauzionale dell’Auto sorveglianza, nell’ambito delle misure per il tracciamento della popolazione scolastica, si prevede ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in tale regime di Auto – sorveglianza, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi (T5) per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie autorizzate aderenti.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

  1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
    1. ∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
    2. ∙ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
  2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
  3. ∙ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  4. misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C).

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

∙ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 La circolare n. 11 dell’8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all’applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.

Auto- sorveglianza

Si ribadisce che coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. L’auto- sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza all’interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1).

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche

per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Ci si riserva di integrare la presente nota in relazione ad eventuali ulteriori disposizioni e/o integrazioni/precisazioni che dovessero pervenire dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Maccarrone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

Misure e quarantena previste nella scuola secondaria di I e II grado in caso di contatto stretto con un soggetto positivo, in funzione dello stato vaccinale

Scarica il Documento in allegato:

Circ_170_INFORMATIVA_Gestione_contatti_casi_infezione_COVID