Ultima modifica: 15 Maggio 2020

Circ. n. 309 – Ferie estive personale ATA – Anno Scol. 2019/2020.

Circ. n. 309

San Giovanni La Punta, 15/05/2020

 

 

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

Al sito web del Liceo

 

Al fine di consentire in tempo utile la predisposizione di un piano di ferie che risponda alle esigenze dell’Istituto, a quanto previsto dall’art. 13 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 e succ., nonché a quanto previsto dal piano di lavoro del personale ATA, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare, qualora non vi avesse già provveduto come da annuale consuetudine, la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 2019/2020, improrogabilmente entro e non oltre il 19/05/2020 in modo da consentire la tempestiva verifica di compatibilità, da parte del DSGA, delle richieste con lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della scuola anche nel periodo estivo in modo tale da soddisfare le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, le istanze potranno subire modifiche nei periodi richiesti e/o nella durata, in relazione alle contingenze ed alle effettive esigenze di servizio.

Modalità di fruizione:

  • La fruizione avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il DSGA ed approvato dal DS.

  • I periodi di ferie richiesti dal dipendente, una volta regolarmente autorizzati non potranno subire variazioni di data.

  • Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio.

  • Per il personale a tempo indeterminato, le ferie e le festività soppresse devono essere godute irrinunciabilmente entro il 31/08/2020, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra 01/7/2020 e il 31/8/2020, come previsto dal CCNL vigente all’articolo 13 comma 11.

  • Le ferie potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche entro e non oltre il 30/04/2021, solo se, e nella misura in cui la loro fruizione integrale sia stata impossibile per motivate esigenze di servizio o per altri motivi tassativamente previsti dal CCNL vigente.

  • In ogni caso, in linea di massima le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico non potranno superare i 10 giorni salvo diverse disposizioni per esigenze di servizi.

  • Il piano ferie rispetterà il principio dell’alternanza, garantendo la copertura del servizio con più di unità di personale, tenendo conto che “per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio”.

  • Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.

  • Al personale che non presenterà domanda entrò la data fissata come termine ultimo, le ferie avverranno assegnate d’ufficio.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

Circ. n. 309