Circ. n. 193 – Legge n. 150 del 1ottobre 2024, Modifiche in materia di valutazione del comportamento degli studenti.
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San Giovanni La Punta, 16/12/2024 |
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A: Tutti i Docenti del Liceo Tutte le Studentesse e gli Studenti del Liceo Tutte le Famiglie degli Studenti Tutto il personale ATA del Liceo Al sito web del Liceo |
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Con la presente si ritiene urgente richiamare quanto stabilito dalla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, per la Scuola secondaria di secondo grado in relazione alla valutazione del comportamento degli studenti la cui materia ha subito le seguenti sostanziali modifiche:
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La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporterà la non ammissione all’Esame di Stato
Art. 13 c. 2 lett. d) Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
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Si dispone, inoltre, sull’attribuzione del credito scolastico:
Art. 15 c2-bis. Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
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Riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti
Con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro marzo 2025), si dovrà provvedere alla revisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni in modo che: · l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; · l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.
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Riforma della valutazione del comportamento degli alunni
Con uno o più regolamenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro marzo 2025), si dovrà provvedere alla modifica dell’art. 7 Valutazione del comportamento – del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni in modo da:
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o prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
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o prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
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o conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
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o prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo.
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Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico
L’art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni a favore dell’istituzione scolastica, quantificato da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.
Considerato che il provvedimento normativo in questione è vigente dal 31 ottobre 2024, si invitano i Docenti, con particolare evidenza per i Coordinatori di classe e i Docenti di Educazione Civica, a procedere con ogni sollecitudine ad una attenta e approfondita lettura del testo di legge in parola (allegato alla presente), condividendo con gli studenti le riflessioni sulle nuove disposizioni in ordine alla valutazione del comportamento degli stessi studenti.
Dell’avvenuta lettura della norma in parola e della presente nota circolare/informativa deve essere conservata traccia scritta sul registro di classe da parte del Docente.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
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(Dott.ssa Carmela Maccarrone) |
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 |
Circolare su valutazione del comportamento Legge 150 del 2024_n193